Un’intervista a tutto campo con il prof. Avv. Ed ex magistrato Augusto Sinagra. Si parte da un commento alle motivazioni della Corte Costituzionale sull’obbligo vaccinale.
Il prof. Sinagra non lesina critiche alla corte e soprattutto al presidente Sciarra, che gli aveva tolto la parola durante l’udienza, negando ogni sospetto di conflitto di interessi. Peccato solo che il giudice in questione non potesse davvero apparire imparziale e sopra le parti, avendo fino a poco prima svolto il ruolo di consigliere giuridico di Mario Draghi.
Ma tanto per non farsi mancare niente la Sciarra ha allegramente deciso di concedere un’intervista al Corriere della Sera dove ha preannunciato il contenuto delle motivazioni, una cosa che un giudice non dovrebbe mai fare.
Inoltre, dopo che è stato presentato un ricorso avverso alla sentenza presso la Cedu (La Corte Europea dei diritti umani), la Sciarra ha ben pensato, cosa mai accaduta prima, di farsi invitare alla Cedu dove ha tenuto un discorso che contraddice quanto fatto dalla Consulta, una visita decisamente anacronistica e fuori luogo.
Il governo, la guerra e il deep state
Il consenso informato, i rapporti di sicurezza spariti, gli sms della Von Der Leyen, le forze armate che dovrebbero garantire l’applicazione della costituzione. Sinagra è un fiume in piena, con le sue osservazioni acute e pungenti.
La crescente astensione e la dipendenza della politica dai poteri sovranazionali, la retromarcia di Meloni, Salvini e Berlusconi che erano “grandi amici” e sostenitori di Putin e della sua politica. Il tutto accompagnato da cenni storici.
Il governo e la UE spingono sulla finta emergenza climatica, le case green, le auto elettriche per abbattere la CO2 in percentuali infinitesimali, ma nel frattempo riempiono di armi l’Ucraina, in tutto questo nessuno si domanda quanta CO2 producano queste armi, missili e bombe?
La guerra, il sabotaggio del Nord Stream e il recente terremoto tra Siria e Turchia.
Nel frattempo il New York Times denuncia la Commissione Europea per aver impedito l’accesso agli atti sugli sms della Von Der Leyen.
Le Motivazioni della Corte Costituzionale
Per quanto riguarda le motivazioni della Consulta ecco alcuni estratti da un articolo di Quotidiano Sanità.
Con la prima sentenza: nella parte in cui si prevede, da un lato, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento dello stesso, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie.
La Corte ha chiarito che “il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all’indennizzo”.
“Non può, pertanto, condividersi – si legge nella motivazione della sentenza -– la lettura che il Collegio rimettente dà della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha, per contro, affermato che devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di ‘conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile’ (sentenza numero 118 del 1996)”
“l’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”. “Qualora, invece, il singolo – continua la sentenza – adempia all’obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell’obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell’intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.
La seconda sentenza
Con la seconda sentenza la Corte ha invece stabilito che la previsione, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 anziché di quello di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone), non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili.
“la mancata osservanza dell’obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio”.
La sentenza ha ritenuto poi “non contraria” ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza anche la scelta legislativa di non prevedere, per i lavoratori del settore sanitario che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che non potessero essere sottoposti a vaccinazione per motivi di salute o per il personale docente ed educativo della scuola.
La sentenza, infine, ha deciso che quanto previsto dalle norme censurate – secondo cui al lavoratore che avesse scelto di non sottoporsi alla vaccinazione non erano dovuti, nel periodo di sospensione, la retribuzione né altro compenso o emolumento – ha giustificato anche la non erogazione al dipendente sospeso di un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio.
La Corte, infatti, ha ritenuto “non comparabile” la posizione del lavoratore che non ha inteso vaccinarsi con quella del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, casi questi ultimi in cui l’assegno alimentare può essere erogato.
La terza sentenza
Con la terza sentenza, Laddove, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale, non si limita la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria a quelle sole prestazioni o mansioni che implicano contatti personali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del Covid-19.
I giudici amministrativi lombardi, dubitando della legittimità costituzionale della citata norma.
La sospensione dall’esercizio della professione sanitaria discende automaticamente dall’accertato inadempimento dell’obbligo vaccinale, imposto come requisito essenziale dalla legge e, conclude la Consulta, la competenza sulle relative controversie è, dunque, del giudice ordinario, non di quello amministrativo.